È possibile interrompere, sospendere o prorogare il tirocinio curriculare?

In caso di infrazione della disciplina e per altre motivate ed esplicite ragioni, l'attività di TFO può essere interrotta in qualsiasi momento su richiesta dell'Università o del Soggetto ospitante tramite una comunicazione ufficiale scritta rispettivamente  alla Direzione del Soggetto ospitante o al Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa.
Il tirocinante può richiedere l'interruzione del TFO solo in presenza di gravi inadempienze da parte del Soggetto ospitante e per gravi motivi personali, previa comunque autorizzazione della Commissione Tirocini (non si può addurre come motivazione di interruzione volontaria del TFO, sia da parte del Soggetto ospitante sia da parte del tirocinante, la volontà di intraprendere un successivo rapporto di TFO).
Qualora l'attività di TFO non abbia raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto formativo e di orientamento, potrà essere prorogata entro il limite massimo di durata di 12 mesi, ferme restando le procedure previste dagli art. 3, 4 e 5 del D.M. 25 marzo 1998 n.142.